Misure anti Covid, cosa cambia dal 1 aprile

1 Aprile 2022
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1 Aprile 2022 TNI

Firenze, 1 aprile 2022 – Concluso lo stato di emergenza, ecco cosa cambia a partire da venerdì 1 aprile.

MISURE PROROGATE AL 30 APRILE 2022

Obbligo di possesso ed esibizione del green pass BASE per accedere ai luoghi di lavoro, anche per gli over-50.

Dal 1° al 30 aprile 2022 è ammesso considerare assenti ingiustificati i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

In tale periodo i lavoratori NON subiscono conseguenze disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

GREEN PASS BASE (ottenuto con vaccinazione o guarigione da Covid-19 o anche con tampone negativo nelle ultime 72 ore se molecolare o 48 ore se antigenico) per accedere ai seguenti servizi, attività e mezzi di trasporto:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
    concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 del DL n. 52/2021e dall’articolo 4-ter.1 e 4-ter.2 del DL n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto;
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente

GREEN PASS RAFFORZATO (ottenuto con ciclo vaccinale completo o guarigione da Covid-19o) per accedere ai seguenti servizi e attività:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE:

FFP2 per l’accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico e per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento) con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici; per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

MASCHERINE CHIRURGICHE per i lavoratori (compresi quelli addetti ai servizi domestici e familiari); in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra elencati e con esclusione delle abitazioni private; in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.

Restano esclusi dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • i bambini di età inferiore ai 6 anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
  • le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

MISURE PROROGATE AL 30 GIUGNO 2022

SORVEGLIANZA SANITARIA

Alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione. L’isolamento cessa all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

La trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento. A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

LAVORO AGILE

Ricorso allo smart working, nel settore privato, senza necessità di stipulazione di un accordo individuale con il singolo lavoratore interessato.

MISURE PROROGATE AL 31 DICEMBRE 2022

OBBLIGO VACCINALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CONTESTO PANDEMICO DA COVID-19

SANZIONI dal 1° aprile 2022

La violazione delle disposizioni relative alle misure COVID-19 (di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-ter comma 2, 10-quater, nonché delle ordinanze di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettera b) del DL n. 52/2021) è punita con sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni a partire dalla terza violazione, commessa in giornata diversa, dell’obbligo di verifica, da parte di titolari o gestori, del rispetto delle disposizioni sulle certificazioni verdi per l’accesso a determinati servizi e attività.

Dopo una violazione delle disposizioni relative al possesso del green pass rafforzato per accesso ad attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e in caso di partecipazione del pubblico a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 1 a 10 giorni.

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